Il caso riguarda una madre che decideva di iscrivere la figlia a una scuola privata, mentre il padre esprimeva il proprio dissenso, prima tramite e-mail e successivamente tramite il suo legale di fiducia.
A causa della mancata contribuzione da parte dell’uomo nel sostenere le spese, la madre ha avviato un’azione legale per ottenere il rimborso della quota. Di conseguenza, il padre ha presentato opposizione, che è stata parzialmente accolta in considerazione del dissenso espresso.
È sufficiente manifestare il proprio dissenso per evitare di partecipare alla spesa per la scuola privata dei figli?
La risposta è fornita dalla Corte di Cassazione, Sezione I, con l’ordinanza del 25 maggio 2023 n. 14564, la quale evidenzia che spetterà al giudice verificare se tale spesa sia rispondente all’interesse della prole, valutando:
- L’entità della spesa rispetto all’utilità della scuola privata per il minore
- La sostenibilità economica della spesa in rapporto alle condizioni finanziarie dei genitori
La Corte ha chiarito che il mancato preventivo interpello dell’altro genitore può essere sanzionato nei rapporti tra i genitori, ma non comporta l’irripetibilità delle spese effettuate nell’interesse del minore, purché siano compatibili con il tenore di vita della famiglia.