La questione è stata sottoposta alla Cassazione, la quale, con l’ordinanza 3 febbraio 2023, n. 3308, ha risolto dubbi interpretativi in tema di risarcimento.
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Nello specifico, un viaggiatore, a seguito del disguido causatogli dal vettore, che ritardava di 5 giorni la consegna della valigia, chiedeva in giudizio il pagamento di tutte le spese sostenute per l’acquisto dei beni di prima necessità.
Nonostante l’opposizione del vettore, il quale sosteneva che non vi fosse prova dello stato di necessità degli acquisti, il rimborso al viaggiatore veniva comunque riconosciuto. Questo è stato possibile grazie alla dimostrazione dell’indispensabilità dei beni acquistati, raggiunta per via testimoniale.
La Corte ha osservato come il Giudice del merito avesse correttamente formato il proprio convincimento sull’indispensabilità delle spese fatte tramite esame testimoniale, provando l’interdipendenza tra:
- Il ritardo nell’adempimento (restituzione del bagaglio)
- La necessità di riacquisto dei beni di prima necessità
È stata quindi ritenuta necessaria e sufficiente la dichiarazione testimoniale (nel caso specifico, un amico aveva assistito agli acquisti) per dimostrare il nesso di causalità tra la mancata disponibilità del bagaglio e gli esborsi sostenuti dal viaggiatore.
In merito alla quantificazione del danno, la cifra è stata individuata grazie alla documentazione puntuale delle ricevute di acquisto dei beni.