È evidente che i genitori devono poter rinnovare il loro consenso a ogni mutamento, e nel caso di contrasto in merito all’iscrizione del figlio minore alla scuola privata o a quella pubblica, la decisione dovrà essere presa dal Giudice.
Vi è preferenza per una scuola laica e pubblica, questo è quanto stabilito con la Sentenza del Tribunale di Roma, sez. I, 28 dicembre 2022.
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Nel caso di specie, due genitori separati ponevano al Tribunale di Roma la questione in merito all’iscrizione della figlia minore alla scuola materna.
La madre chiedeva al Tribunale l’autorizzazione all’iscrizione presso una scuola materna pubblica, seppur in assenza del consenso paterno.
Di contro, il padre chiedeva che la figlia, che già in quella scuola aveva frequentato l’asilo nido, frequentasse la scuola materna del medesimo plesso scolastico.
Il Tribunale di Roma ha accolto l’istanza della madre e ha quindi autorizzato la stessa all’iscrizione della minore presso la scuola pubblica indicata, anche in assenza del consenso paterno.
Tale pronuncia ha ribadito che i genitori devono poter rinnovare il loro consenso a ogni mutamento di ciclo, non potendo ritenersi vincolati al consenso espresso per tutto il percorso di studi del figlio, anche nel caso in cui la struttura abbia classi di istruzione di diverso grado.
In tale prospettiva, in ipotesi di contrasto tra i genitori in merito all’iscrizione del figlio minore alla scuola privata o a quella pubblica, la scelta del Tribunale non può che ricadere sul sistema di istruzione pubblico, in ragione del suo carattere gratuito e laico.