Il valore della percentuale di invalidità stabilita dal medico-legale viene rapportato in base all’età del danneggiato e il relativo risarcimento viene stabilito sulla base delle Tabelle vigenti del Tribunale di Milano, elaborate dall’Osservatorio per la giustizia civile.
Nello specifico, le tabelle fissano, in base al rapporto tra età e percentuale di danno, la somma da risarcire.
Il risarcimento sarà maggiore quanto più alta è la percentuale di danno biologico e quanto più bassa è l’età del danneggiato.
I danni alla persona possono anche includere un aumento personalizzato, ovvero una percentuale aggiuntiva, sempre stabilita dalle Tabelle del Tribunale di Milano in relazione alla percentuale di invalidità. Questo aumento può comportare un incremento del risarcimento se sono provati specifici elementi di particolare sofferenza o danni aggiuntivi subiti dal soggetto a seguito delle lesioni.
La personalizzazione ha sostituito il danno morale e non viene mai riconosciuta autonomamente in presenza di danno biologico, ma solo sulla base di specifici elementi di prova. Inoltre, in caso di incidente, vengono risarciti anche i giorni di inabilità temporanea, purché documentati e indicati nella perizia medico-legale.
È necessario instaurare una causa in caso di danni fisici da incidenti stradali?
No, la pratica risarcitoria in caso di sinistro stradale può essere interamente stragiudiziale, quindi gestita autonomamente dal legale del danneggiato con una richiesta alla compagnia assicurativa.
Dopo aver valutato e quantificato il danno, la compagnia assicurativa presenterà un’offerta di risarcimento. La somma potrà essere accettata, rifiutata o ignorata.
Nel caso in cui l’assicurazione non voglia risarcire o non intenda risarcire correttamente i danni non patrimoniali derivanti dall’incidente stradale, il lesionato potrà agire giudizialmente.